Aug 4, 2020 — prodotti assicurativi dell’impresa di assicurazione “produttrice”. del produttore e dell’intermediario distributore iscritto nella
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1 REGOLAMENTO IVASS N. 45 del 4 AGOSTO 2020 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REQUISITI DI GOVERNO E CONTROLLO DEI PRODOTTI ASSICURATIVI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. Relazione 1. Il q uadro normativo europeo e nazionale. La disciplina dei requisiti di governo e controllo del prodotto applicabil e alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi deriva da fonti europee direttamente applicabili e d a lla normativa nazionale recentemente oggetto di revisione in occasione della IDD. A livello europeo , il Regolamento Delegato (UE) 2017/2358 della Commissione del 21 settembre 2017 ) integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori d i prodotti assicurativi, disciplinando, nello specifico: – il processo di approvazione del prodotto dei soggetti che realizzano prodotti assicurativi, i canali di distribuzione; – distribuzione svolta. Il quadro normativo europeo direttamente applicabile è completato – a livello nazionale – da quanto previsto dal nuovo articolo 30 – decies del CAP , in trodotto d a l decreto legislativo n. 68 del 2018 di recepimento della IDD , il quale, in particolare , impone alle imprese di assicurazion e e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi di: – elaborare e attuare un processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo e per ogni modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente, prima che sia commercializzato o distr ibuito ai clienti; – individu are , per ciascun prodotto, un mercato di riferimento , definizione che raccoglie le categorie di clienti cui il prodotto è destinato (c.d. mercato di riferimento positivo) ; – I ndividuare , per ciascun prodotto, le categorie di clienti ai quali il prodotto non può essere distribuito (c.d. mercato di riferimento negativo) ; – adotta re ogni ragionevole misura per assicurare che il prodotto assicurativo sia distribuito al mercato di riferimento individuato; – trasmettere ai distributori di prodotti assicurativi tutte le informazioni rilevanti sul prodotto assicurativo e sul processo di approvazione del prodotto, compreso il relativo mercato di riferimento individuato.

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2 Il predetto articolo 30 – decies del CAP attribuisce al adottare disposizioni att uative della normativa primaria , in m odo da garantire uniformità alla canale distributivo e di n. 1, del la legge 2 ottobre 2017, n. 163 (Legge di delegazione europea 2016/2017). L 121 – bis del CAP stabilisce , inoltre, che i distributori di prodotti assicurativi non realizzati in proprio adott i no opportune disposizioni per ottenere dai sogg etti di cui all’articolo 30 – decies, co mma 1, le informazioni di cui all’articolo 30 – decies, comm a 5, e per comprendere le cara tteristiche e il mercato di rife rimento individuato per ciascun prodotto assicurativo. 2. R egolamento IVASS recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo de i prodott i assicurativi . regolamentare completa la disciplina normativa in materia di requisiti di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi prevista dal Regolamento Delegato POG e dal CAP e dà attuazione, in particolare, a gli articol i 30 – decies, comma 7, e 121 – bis , comma 2, del CAP . e in coerenza con quanto previsto dal Regolamento Delegato POG , il testo regolamentare: – disciplina il processo di approvazione dei prodot ti assicurativi , individuando – nel rispetto del principio di proporzionalità – precisi obblighi in capo al produttore, chiamato , in particolare, a identificare con sufficiente grado di dettaglio , il mercato di riferimento di un prodotto assicurativo e le categorie di soggetti ai quali il prodotto non può essere distribuito , adotta ndo le misure idonee per assicurare che il prodotto assicurativo sia distribuito al mercato di riferimento individuato; – disciplina assicurativi , graduando – in applicazione del principio di proporzionalità – gli obblighi in capo a gli intermediari – prevede disposizioni specifiche per i processi di approvazione e d istribuzione del prodotto aventi ad oggetto i prodotti di investimento assicurativi . In dettaglio, il r egolamento: a. individua i compiti e le responsabilità degli organi sociali coinvolti nel processo di approvazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi : i. v iene disciplinato il ruolo dell del produttore e distributore iscritto nella sezione D del RUI . In coerenza con quanto previsto dalle disposizioni del CAP in materia di govern o societario assicurazione e ad integrazione del Regolamento Delegato POG , si accentra in capo produttrice la responsabilità assicurativi , investendolo del compito di approvare una specifica politica di governo e controllo dei prodotti assicurativi – in linea con le dispos izioni IVASS in materia di sistema di governo societario (Reg. 38/2018).

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3 ruolo decisionale nella progettazione e nello sviluppo di un prodotto assicurativo per il mer cato – POG – la responsabilità del processo di approvazione dei prodotti assicurativi viene incardinata (o il corrispondente organo ) produttore di fatto , il quale è tenuto ad applica re la politica di governo e controllo dei produttrice . Specularmente, per i soli intermediari distributori iscritti nella sezione D del RUI, è stato disciplinato il norme sui meccanismi di distribuzione e sulla definizione del me rcato di riferimento effettivo ; ii. s ono altresì individuati i compiti della f unzione di verifica della conformità alle norme del produttore iscritto nella sezione D del RUI . L a di assicurazione produttrice viene investita del compito di: a) monitorare lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure di governo di prodotti assicurativi , al fine di individuare i rischi di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente ; b) o 30 del Regolamento IVASS n. 38 del 2018, degli elementi relativi al le verifiche e alle analisi effettuate approvazione e revisione di ciascun prodotto, incluse le informazio ni sui prodotti assicurativi realizzati e sulla strategia di distribuzione, evidenziando eventuali criticità rispetto ai rischi di inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente . Le evidenze emerse dalle verifiche riportate nella relazione annuale, laddove funzionali al corretto controllo della distribuzione con specifico riferimento ai requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi applicabili ai distributori , sono riportate anche redatta annualmente dalla stessa funzione di verifica della conformità alle norme ai sensi – come modificato dal provvedimento di modifica adottato contestualmente al presente regolamento. Qualora un intermediario sia produttore , la sua funzione di verifica di conformità alle norme monitora lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure di governo dei prodotti assicurativi al fine di individuare i rischi di mancato adempimen to degli obblighi previsti dalla normativa vigente . Inoltre, assicurazione gli elementi necessari a redigere, con specifico riferimento alla procedura di approvazione e revisione di ciascun prodotto, la relazione di cui 30 del Regolamento IVASS n. 38 del 2018. Specularmente, l a funzione di controllo dell a conformità alle norme degli intermediari distributori iscritti nella sezione D del RUI viene investita del compito di monitorare lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure adottate per la gere una relazione

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4 annuale sulle verifiche effettuate in ordine alla corretta definizione dei meccanismi di distribuzione, del mercato di rif erimento effettivo e della strategia di distribuzione. b. i ndividua mercato di riferimento e del mercato di riferimento negativo . Il produttore viene chiamato a individuare con sufficiente livello di dettaglio il mercato di riferimento di un prodotto assicura tivo e a identificare il correlato target negativo nonché a verificare che : i. la distribuzione dei prodotti assicurativi sia svolta al mercato di riferimento ; ii. individuato sia realizzata a condizione che il cliente non appartenga al mercato di riferimento negativo e il prodotto corrisponda alle sue richieste ed esigenze assicurative e , salvo per la vendita dei (ovvero i prodotti IBIPs di ramo I con garanzia di restituzione del capitale ) , sulla base della cons ulenza fornita prima della conclusione del contratto, sia adeguato. Sono inoltre identifica ti gli elementi che il produttore è chiamato a di testing del prodotto , precedente alla sua distribuzione, e d è disciplina to il processo di monitoraggio dei prodotti assicurativi, individuando – nello specifico – gli elementi cruciali che possono incidere sul rischio potenziale o sulle aspettative di rendimento del prodotto o , nonché le misure che possono essere adot tate dal produttore attività di monitoraggio . c. definisce i flussi informativi tra le imprese di assicurazione produttrici e i distributori prevedendo che tramite accordo, da sottoscrivere obbligatoriamente e soggetto a revisione periodica : i. le imprese di assicurazione produttrici e i distributori identific hino – la direzione, il contenuto, la periodicità e le modalità di scambio delle informazioni relativ e allo svolgim ento delle rispettive attività e necessarie per adempiere ai rispettivi obbl ighi ; ii. i distributori acquisi scano dai produttori le informazioni necessarie per comprendere e conoscere adeguatamente i prodotti che intendono distribuire e per definire il mercato di riferimento effettivo . fine di garantire un corretto processo di realizzazione del prodotto a tutela dei clienti. d. disciplina i meccanismi di distribuzione dei prodotti assicurativi , i quali : i. – decies del CAP non devono consentire di distribuire il prodotto ai clienti rientranti nel mercato di riferimento negativo individuato dal produttore ; ii. possono consentire di distribuire prodotti assicurativi a clienti che non rientrano nel mercato di riferimento individuato da l produttore, purché i clienti non appartengano al mercato di riferimento negativo e tali prodotti corrispondano alle loro richieste ed esigenze assicurative e 16 del Regolamento (UE) 2017/2359 (ovvero i prodotti IBIPs di ramo I con garanzia di restituzione del capitale), sulla base della consulenza fornita prima della conclusione del contratto, siano adeguati.

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5 G li intermediari sono altresì chiamati ad individuare con riferimento a tutti i prodotti un mercato di riferimento effettivo nonché le ulteriori categorie di clienti a cui il prodotto non può essere distribuito ( c.d. mercato di riferimento negativo effettivo ) ; essi sono una specificazione del mercato di riferimento e u n ampliamento del target negativo individuati dal produttore e possono coincidere con gli stessi. e. prescrive specifici obblighi di controllo distribuzione assicurativa per i distributori di prodotti assicurativi iscritti nelle sezioni A , B ed F del RUI e disciplina i rapporti di libera collaborazione tra gli intermediari di distribuzione di prodotti assicurativi al fine di assicurare il pieno rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento . 3. Struttura del r egolamento Il r egolamento si compone di 1 7 articoli , sud divisi in quattro Capi , e da 1 allegato . Si riporta di seguito una sintesi delle diverse disposizioni. Il Capo I contiene le disposizioni generali del testo regolamentare . Dopo la specificazione delle fonti normative di riferimento ( art. 1 ) e delle definizioni ( art. 2 di applicazione del r egolamento, i cui Capi II e III si applica no a tutte le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana nonché alle sedi secondarie nel territorio della Repubblica i taliana di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo. Il Capo II è applicato anche agli intermediari che realizzano prodotti Delegato POG del I) e del Capo III riguarda anche tutti gli intermediari AP e gli intermediari con residenza annesso al registro di cui – quinques del C AP , fatti sal vi gli intermediari di cui articolo 109, comma 2, lett. d ) , del C AP per quanto riguarda la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi . Viene altresì previsto che, ferma restando la responsabilità del singolo produttore sul governo e controllo dei prodotti assicurativi, quando le imprese di assicura zione produttrici appartengono a un gruppo, le disposizioni di cui commi 3 e 4 del Regolamento si applicano in modo proporzionato a livello di ultima società controllante italiana, secondo quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 38 del 2018 . A tal coordinamento dei processi di approvazione dei prodotti assicurativi dei produttori appartenenti al gruppo. È infine previsto che i produttori e gli intermediari rispettino gli obblighi regolamentari in modo appropriato e proporzionato, tenendo conto del livello di comp lessità di ogni prodotto assicurativo e del correlato mercato di riferimento ( art. 3 ) . Il Capo II ha ad oggetto i requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi applicabili ai produttori. Sono indicati i principi generali relativi al processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo e per ogni modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente, con il richiamo – decies del CAP e delle disposizioni del Regolamento Delegato POG ( art. 4 ). norme del produttore. Nello specifico, viene posta

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6 sservanza delle e di rivedere, almeno annualmente, la correlata politica di governo e controllo dei prodotti svolga un ruolo decisionale nella progettazione e nello sviluppo di un prodotto assicurativo – POG 2, comma 1, lett. h ) , punto ii) , del R egolamento – la responsabilità del processo di approvazione dei prodotti assicurativi viene incardinata anche amministrativo (o il corrispondente organo è tenuto ad applica re la po litica di governo e controllo deve approvare ai sensi del presente schema di regolamento. Viene altresì attribuita alla funzione di verifica della conformità alle norme assicurazione produttrice il compito di monitorare lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure di governo dei prodotti assicurativi . La relazione annuale della funzione di verific a della conformità alle norme impresa di assicurazione produttri ce ( già ) cont iene gli elementi relativi alle verifiche e alle analisi di tutte le fasi della procedura di approvazione e revisione di ciascun prodotto . Tali elementi devono anche essere riportati nella relazione sulla distribuzione di cu Regolamento IVASS n. 40 del 2018 laddove funzionali al c orretto controllo della rete distributiva . h ) , punto ii) , del R egolamento, intermediario produttore monitora lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure di governo dei prodotti assicurativi al fine di individuare i rischi di mancato adempimento degli icurazione gli elementi necessari a redigere, con specifico riferimento alla procedura di approvazione e revisione di ( art. 5 ). Sono indicati gli elementi di cui le imprese di assicurazi one devono tener conto ai fini della definiz ione del mercato di riferimento , anche con specifico riguardo ai prod otti – decies , comma 4, del CAP, viene disci non può essere distribuito (c.d. mercato di riferimento negativo). del produttore di verificare che la distribuzione dei prodotti assicurativi sia svolta in coerenza con il mercato di riferimento da questi individuato al di fuori di tale mercato sia realizzata a condizione che il cliente non appartenga al mercato di riferimento negativo e il prodotto corrisponda alle sue richieste ed esigenze assicurative e, salvo per la vendita dei 16 del Regolamento (UE) 2017/2359 , ovvero i prodotti IBIPs di ramo I con garanzia di restituzione del capitale, sulla base della consulenza fornita prima della conclusi one del contratto, sia adeguato ( art. 6 ). Viene disciplinato il processo di approvazione del prodotto, individuando gli elementi da valorizzare ai fini della realizzazione del prodotto assicurativo ( art. 7 testing del prodotto, anche investimento assicurativi ( art. 8 ). È disciplinato il processo di monitoraggio dei prodotti assicurativi , individuando – nello specifico – gli elementi cruciali che possono incidere sul rischio potenziale o sulle aspettative di rendimento del investimento assicurativ o , e sono identificate le eventuali misure da adottare ad a rt. 9 ).

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8 distribuzione e sulla definizione del mercato di riferimen to effettivo e approva il documento , mentre l a funzion e di controllo di conformità alle norme monitora lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure adott a t e per la distribuzione dei prodotti assicurativi. Gli intermediari iscritti nella sezione D del RUI , inoltre, garantiscono che il personale sia in possesso delle competenze necessarie per comprendere le caratteristiche e i rischi dei prodotti assicurativ i che intendono distribuire, nonché le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento ( art. 14 ). Sono individuati specifici sistemi di controllo interno in capo agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e F del RUI ( art. 1 5 ) e so no disciplinati i rapporti di collaborazione verticale tra gli intermedia ri iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI e gli iscritti nella sezione E del RUI nonché i rapport i e le responsabilità derivanti orizzontale tra gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI , al fine di assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento. ( art. 16 ). Il Capo IV disciplina art. 1 7 ). A llegato 1 al Regolamento reca gli elementi della politica di governo e controllo dei 5 del testo regolamentare.

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9 ANALISI PER LA VALUTAZIONE (c.d. AIR FINALE) Sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 3/2013 in materia di procedimenti tenuto conto de l principio di trasparenza e proporzionalità che anima il processo comprendente le ulteriori valutazioni riconducibili alla fase di pubblica consultazione, con particolare riferimento alle proposte e commenti ricevuti. 1. Scenario di riferimento La disciplina dei requisiti di governo e controllo del prodotto applicabili alle imprese di assicurazione e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai cl ienti è il risultato di un articolato sistema di fonti europee direttamente applicabili e di una normativa A livello europeo, il Regolamento Delegato POG per q uanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e distributori di prodotti assicurativi. Il quadro normativo europeo direttamente applicabile è completato – a livello nazionale – da quanto previst o dal nuovo articolo 30 – decies del Codice delle Assicurazioni Private, inserito Il predetto art. 30 – potere regolamentare di adottare le disposizioni attuative ed integrative della normativa primaria ivi prevista, in modo da garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti tributivo e di assicurare la coerenza legge 2 ottobre 2017, n. 163. – – bis del CAP stabilisce che i distributori di prodotti assicurativi non realizzati in proprio adottano opportune disposizioni per ottenere dai soggetti di cui all’articolo 30 – decies, co mma 1, le informazioni di cui all’articolo 30 – decies, comma 5, e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto assicurativo. Sul Provvedimento è stato richiesto e ottenuto parere favorevole della Consob. 2. Potenziali destinatari

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10 a) alle imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana; b) alle sedi secondarie nel territorio della Repubblica Ital iana di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo; c) con specifico riferimento al Capo II del testo regolamentare, agli intermediari prodotti assicurativi d) agli intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato membro – comma 2, lettera d) del CAP per quanto riguarda l a distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi, ai quali si applicano i requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi applicabili ai distributori previsti dal Regolamento Intermediari Consob. Ferma restando la responsabilità del si ngolo produttore sul governo e controllo dei prodotti assicurativi, quando i soggetti di cui alle predette lettere a) e b), appartengono a un gruppo, di ultima società controllante italiana, secondo quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 38 del 2018. 3. Obiettivi normativa in materia di requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e distributori di prodotti assicurativi e di adottare le disposizioni attuative della normativa primaria, in modo da garantire uniformità alla disciplina applicabile alla mento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e di 4. Elaborazione de lle opzioni ritenute percorribili sviluppo della disciplina regolamentare in oggetto. Tenuto conto della peculiarità della materia, le valutazioni delle opzioni re golamentari percorribili sono state di carattere qualitativo e hanno riguardato le tematiche oggetto di particolare discussione. Nel caso in cui le informazioni non sono state ritenute complete, in quanto ad esempio le fonti potevano far emergere solo un a spetto parziale del fenomeno nel suo complesso, si è ritenuto di non considerarle in quanto non attendibili o comunque foriere di possibili effetti degli obie ttivi proposti.

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11 Le opzioni regolamentari considerate coprono le seguenti tematiche: 1. ruolo e i compiti della funzione di verifica della conformità alle norme; 2. formalizzazione dei flussi informativi tra i produttori e i distributori; 3. ecisi obblighi di controllo interno in capo al distributore; 4. riferimento effettivo negativo in capo agli intermediari. 5. Valutazione delle opzioni (impatti positivi e nega preferita Con riferimento alle decisioni regolamentari principali elaborate e valutate, sono di seguito indicate le alternative regolamentari ritenute percorribili. Ne sono quindi illustrati i principali aspetti positivi e le criticità, analizzati in modo da motivar e adeguatamente la scelta da ultimo individuata, operata tenendo conto del principio di proporzionalità, del contenimento osservazioni formulate in occasione della pubblica consultazione. 5.a. Ruolo e i compiti della funzione di verifica della conformità alle norme Opzione regolamentare Principali aspetti positivi Principali criticità a) rafforzare il ruolo della funzione di verifica della conformità: – prevedendo compiti attivi di analisi della conformità ai requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi e individuazione delle criticità riscontrate; – adeguata reportistica interna che integra la relazione di cui Regolamento IVASS n. 38 del 2018. – rafforzamento dei presidi di controllo interno e di verifica della conformità alla disciplina in materia di distribuzione assicurativa nonché impiego di una funzione di controllo già esistente con requisiti adeguati (contenimento dei costi organizzativi) – maggiore efficacia ed efficienza vigilanza; – coordinamento tra le verifiche POG con quelle già previste per la funzione di compliance e – compiti aggiuntivi per le imprese di assicurazione; – limitazione delle scelte gestionali assicurazione; – incremento di informazioni di governance relative anche agli aspetti più specifici che riguardano la POG; – nuove competenze richieste in materia di distribuzione assicurativa.

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