ricoperto nell’attività lavorativa e nell’ambito professionale. 1.2 Le prestazioni professionali dell’ingegnere devono essere svolte tenendo conto.
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1 implica doveri e responsabilità nei confronti della collettività e ed è decisiva per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile e per la sicurezza, il benessere delle persone, il corretto utilizzo delle risorse e la qualità della vita. Sono consapevoli che, per raggiungere nel modo migliore tali obiettivi , sono tenuti costantemente a migliorare le proprie capacità e conoscenze ed a garantire il corretto esercizio della professione secondo i principi di autonomia intellettuale, trasparenza, lealtà e qualità della prestazione, indipendentemente dalla loro po sizione e dal ruolo Sono professione in aderenza ai principi costituzionali ed alla legge, sottrarsi ad og ni forma di professionale e, in caso di calamità, rendere disponibili le proprie competenze coordinandosi con le strutture preposte alla gestione delle emergenze pr esenti nel territorio. Sulla base di tali principi, in osservanza alla legge fondamentale ed in particolar modo ai seguenti articoli della Costituzione: – ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propr spirituale della società – art. 9: ” la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione – art. 41, commi 1 – dignità umana stabil iscono liberamente di approvare il se guente Codice Deontologico, che dovrà essere rispettato e fatto rispettare da tutti gli iscritti, anche operando al di fuori degli ambiti nazionali al fine di garantire il rigoroso rispetto dei valori di legalità e responsabilità sociale, a tutela della di gnità e del decoro della professione. CODICE DEONTOLOGICO PREMESSE

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2 CODICE DEONTOLOGICO DEGLI INGEGNERI ITALIANI C APO I PARTE GENERALE Art. 1 Principi generali 1.1 La professione di ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi e regolamenti emanati dallo Stato e/o da suoi organi, dei principi costituzionali e 1.2 Art. 2 – Finalità e ambito di applicazione 2.1 Le presenti norme si applicano agli iscritti e sono finalizzate alla el decoro della professione. 2.2 Chiunque eserciti la professione di ingegnere in Italia è impegnato a rispettare e far rispettare il presente Codice Deontologico , anche se cittadino di altro Stato ed anche nel caso di prestazioni transfrontaliere occasionali temporanee. 2.3 unitamente al rispetto delle norme etico – deontologiche vigenti nel paese in cui viene svolta la prestazione professionale. CAPO II DOVER I GENERALI Art. 3 – Doveri dell’ingegnere 3.1 . 3.2 poter rispondere degli atti professionali svolti. 3.3 3.4

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3 3.5 Art. 4 – Correttezza 4.1 L’ingegnere rifiuta di accettare incarichi e di svolgere attività professionali nei casi in cui ritenga di non avere adeguata preparazione e competenza e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguati mezzi ed organizzazione per l’ademp imento degli impegni assuntI. 4.2 L’ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere. 4.3 Cost o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o i ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di 4.4 essere preceduta da verifiche, al fine di renderle coerenti con l a realtà dei fatti e dei luoghi. 4.5 L’ingegnere non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti, oltre a quelli dovutigli dal committente, senza comunicare a questi natura, motivo ed entità ed aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione. 4.6 L’ingegnere non cede ad indebite pressioni e non accetta di rendere la prestazione in caso di offerte o proposte di remunerazioni, compensi o utilità di qualsiasi genere che possano pregiudicare la sua indipendenza di giudizio. 4.7 erifica preliminarmente la correttezza e la legittimità dell’attività professionale e rifiuta di formulare offerte, accettare incarichi o di prestare la propria attività quando possa fondatamente desumere da elementi conosciuti che la sua attività concorra a operazioni illecite o illegittime e palesemente incompatibili coi principi di liceità, moralità, efficienza e qualità. Art. 5 – Legalità 5.1 Costituisce illecito disciplinare lo svolgimento di attività professionale in mancanza di titolo in settori o sezioni diversi da quelli di competenza o in periodo di sospensione. 5.2 requisiti e/o presupposti per la legittimità dei conseguenti atti e provvedimenti amministrativi costituisce violazione disciplinare.

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4 5.3 Costituisce grave violazione deo ntologica, lesiva della categoria professionale, ogni forma di partecipazione o contiguità in affari illeciti a qualunque titolo collegati o riconducibili alla criminalità organizzata o comunque a sog getti dediti al malaffare. Art. 6 – Riservatezza 6.1 6.2 riservatezza a coloro che hanno collaborato alla prest azione professionale. Art. 7 – Formazione e aggiornamento 7.1 7.2 Art. 8 – Assicurazione professi onale 8.1 stipulare professionale. 8.2 committente gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale ed il relativo massimale. Art. 9 – Pubblicità informativa 9.1 La pubblicità deve rispettare la dignità ed il decoro della professione, deve essere finalizzata alla informazione relativamente ai servizi offerti dal professionista e può struttura dello studio ed i compensi richiesti per le varie prestazioni. 9.2 Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli o denigratorie. Art. 10 – Rapporti con il committente

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5 10.1 L’ingegnere deve sempre operare nel legittimo interesse del committente, e informare la propria attività ai principi di integrità, lealtà, riservatezza nonché fedeltà al mandato ricevuto. Art. 11 – Incarichi e compensi 11.1 termini dell’incarico conferito e deve pattuire il compenso con il committente, rendendo noto il grado di complessità della prestazione e fornendo tutte le 11.2 committente eventuali situazioni o circostanze variazione. 11.3 La misura del compenso è correlata all’importanza dell’opera e al decoro della professione ai sensi del 3 del codice civile e deve essere resa nota al committente, comprese spese, oneri e contributi. 11.4 L’ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari quando sussistano valide motivazioni ideali ed umanitarie. 11.5 Posson o considerarsi prestazioni professionali non soggette a remunerazione tutti quegli interventi di aiuto rivolti a colleghi ingegneri che, o per limitate esperienze dovute alla loro giovane età o per situazioni professionali gravose, si vengono a trovare in difficoltà. Art. 1 2 – Svolgimento delle prestazioni 12.1 tutte le prestazioni pattuite, tenendo conto degli interessi del committente. 12.2 L’ingegnere deve informare il committente di ogni potenziale conflitto di interesse che potrebbe sorgere durante lo svolgimento della prestazione. 12.3 n provocare pregiudizio allo stesso. 12.4 L’ingegnere è inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso abbia rapporti di interesse su materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori attinenti il suo incarico professionale, quando la natura e la presenza di tali rapporti possano ingenerare sospetto di parzialità professionale o violazione di norme di etica. 12.5 incarico nei termini pat tuiti, ne faccia richiesta.

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7 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 Art. 15 – Concorrenza 15.1 15.2 15.3 15.4 1. critiche denigratorie sul comportamento professionale di un collega; 2. attribuzione a sé della paternità d i un lavoro eseguito in collaborazione senza che sia chiarito l’effettivo apporto dei collaboratori; 3. attribuzione a se stessi del risultato della prestazione professionale di altro professionista;

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8 4. utilizzazione della propria posizione o delle proprie conos cenze presso Amministrazioni od Enti Pubblici per acquisire incarichi professionali direttamente o per interposta persona; 5. partecipazione come consulente presso enti banditori o come membro di commissioni giudicatrici di concorsi che non abbiano avuto esito conclusivo per accettare incarichi inerenti alla progettazione che è stata oggetto del concorso; 6. abuso di mezzi pubblicitari della propria attività professionale e che possano ledere in vario modo la dignità della professione. Art. 16 – Attività in forma associativa o societaria 16.1 16.2 16.3 16.4 CAPO I V RAPPORTI ESTERNI Art. 17 R apporti con le istituzioni 17.1 17.2 17.3

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9 Art. 18 – Rapporti con la collettività 18.1 Art. 19 – Rapporti con il territorio 19.1 19.2 19.3 CAPO V Art. 20 20.1 20.2 20.3 20.4 a) comunicare tempestivamente al Consiglio le nomine ricevute in rappresentanza su segnalazione dello stesso o di altri organismi;

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10 b) svolgere il mandato limitatamente alla durata prevista di esso; c) accettare la riconferma consecutiva dello stesso incarico solo nei casi ammessi dal Consiglio o da altro organismo nominante; d) prestare la propria opera in forma continuativa per l’intera durata del mandato, segue ndo assiduamente e diligentemente i lavori che il suo svolgimento comporta, segnalando al Consiglio dell’Ordine con sollecitudine la violazione di norme deontologiche, delle quali sia venuto a conoscenza nell’adempimento dell’incarico comunque ricevuto; e) pr esentare tempestivamente le proprie dimissioni nel caso di impossibilità a mantenere l’impegno assunto; f) controllare la perfetta osservanza delle norme che regolano i lavori a cui si partecipa. CAPO VI Art. 21 I ncompatibilità 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5

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